Sentenza 33/2025 Corte Costituzionale
La Corte costituzionale, con la sentenza n. 33 depositata il 21 marzo 2025, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184/1983, nella parte in cui esclude le persone singole dalla possibilità di adottare minori stranieri in stato di abbandono.
Tale esclusione è stata ritenuta in contrasto con gli articoli 2 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo. La normativa impugnata limitava in modo eccessivo il diritto all’autodeterminazione dell’individuo e la possibilità di contribuire, tramite l’adozione, a un progetto di solidarietà volto alla tutela del minore.
Secondo la Corte, l’interesse a diventare genitori, pur non configurando un diritto assoluto all’adozione, deve essere considerato nell’equilibrato bilanciamento con l’interesse superiore del minore. Le persone singole, infatti, possono essere idonee a garantire un ambiente affettivo stabile e armonioso, ferma restando la necessità di un’attenta valutazione da parte del giudice circa l’idoneità affettiva, educativa ed economica dell’aspirante genitore, anche tenendo conto del suo contesto familiare di riferimento.
Infine, la Corte ha sottolineato come, in un contesto sociale in cui le domande di adozione sono in diminuzione, l’esclusione assoluta delle persone singole possa compromettere l’effettivo diritto del minore ad essere accolto in una famiglia.
Avv. Antonella DARIO
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Di seguito il link con la sentenza integrale
Sentenza 33 2025


