Lo smart working del genitore non giustifica, di per sé,
la modifica del collocamento o dei tempi di permanenza dei figli
Cass. civ., ord. n. 24005 del 24 luglio 2026
La possibilità per un genitore di svolgere la propria attività lavorativa in smart working non costituisce, di per sé, una ragione sufficiente per modificare il collocamento dei figli o ampliare i tempi di permanenza presso di lui.
A ribadirlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 24005 del 24 luglio 2026, che pone ancora una volta al centro della regolamentazione dei rapporti familiari il preminente interesse del minore, rispetto al quale anche le mutate condizioni organizzative e lavorative di uno dei genitori devono essere concretamente valutate.
Il caso
La vicenda riguardava due figli, collocati prevalentemente presso la madre a Vicenza, mentre il padre viveva a Milano.
Quest’ultimo aveva chiesto, ai sensi dell’art. 337-quinquies c.c., la modifica delle condizioni di affidamento e mantenimento, sostenendo, tra l’altro, l’inadeguatezza della madre nella cura dei minori e contestando l’utilizzo dell’assegno di mantenimento di euro 3.000 mensili, pari a euro 1.500 per ciascun figlio.
Il padre chiedeva pertanto che i figli fossero collocati presso di lui a Milano, con conseguente regolamentazione del diritto di visita della madre, revoca dell’assegno posto a suo carico, mantenimento diretto da parte di entrambi i genitori e ripartizione al 50% delle spese straordinarie.
Il Tribunale di Vicenza disponeva sia una CTU psicologica, finalizzata a valutare le capacità genitoriali e il regime di affidamento e collocamento maggiormente rispondente all’interesse dei figli, sia una CTU contabile, diretta ad accertare la situazione reddituale e patrimoniale delle parti.
All’esito dell’istruttoria veniva confermato l’affidamento condiviso e il collocamento prevalente presso la madre. Al padre veniva riconosciuta la possibilità di tenere con sé i figli, a Milano, un fine settimana ogni quindici giorni dal giovedì sera alla domenica sera, oltre a periodi determinati durante le vacanze natalizie, pasquali, estive e i ponti scolastici. Veniva inoltre confermato l’assegno mensile di mantenimento di euro 3.000, oltre al 75% delle spese straordinarie.
La richiesta del padre: più tempo con i figli grazie allo smart working
Il padre proponeva reclamo chiedendo, tra l’altro, un ampliamento dei periodi di permanenza dei figli presso di lui.
A sostegno della richiesta valorizzava la propria organizzazione lavorativa e, in particolare, la possibilità di lavorare da remoto, ritenendo che lo smart working gli avrebbe consentito una maggiore presenza nella vita quotidiana dei figli.
Chiedeva quindi un ampliamento della frequentazione nei fine settimana, sino al lunedì, nonché una più estesa permanenza durante le vacanze, in particolare quelle estive.
La Corte d’Appello di Venezia accoglieva solo parzialmente il reclamo, aumentando di una settimana il periodo di vacanza estiva con il padre, ma confermando sostanzialmente il restante assetto.
Secondo la Corte territoriale, una modifica più incisiva avrebbe rischiato di compromettere il necessario radicamento dei minori in un ambiente stabile e continuativo, senza che fosse stato dimostrato un concreto interesse dei figli a una diversa articolazione dei tempi.
Il padre ricorreva quindi in Cassazione, lamentando, tra l’altro, una violazione del principio di bigenitorialità e sostenendo che i giudici non avessero adeguatamente considerato la possibilità, da lui ottenuta, di lavorare in smart working.
La decisione della Cassazione: prevale l’interesse concreto dei minori
La Suprema Corte ha dichiarato inammissibili le doglianze.
Il punto centrale della decisione è rappresentato dalla necessità di distinguere tra le maggiori possibilità organizzative del genitore e l’effettivo interesse dei figli a una diversa regolamentazione dei tempi di permanenza.
La disponibilità allo smart working può certamente essere un elemento da prendere in considerazione nella complessiva valutazione della situazione familiare, ma non determina automaticamente il diritto del genitore a ottenere maggiori tempi di permanenza con i figli.
Ciò che deve essere dimostrato è che la modifica richiesta realizzi concretamente un miglior equilibrio per i minori.
Nel caso esaminato, il padre non aveva adeguatamente illustrato in quale modo la possibilità di lavorare da remoto avrebbe prodotto uno specifico beneficio per i figli, tale da giustificare una significativa modifica della loro organizzazione di vita.
Al contrario, secondo la valutazione dei giudici di merito, un trasferimento dei ragazzi a Milano per un periodo particolarmente prolungato durante l’estate avrebbe potuto determinare un disagio, privandoli per lungo tempo del loro abituale contesto di riferimento.
La Cassazione valorizza, quindi, l’esigenza dei minori di poter disporre di un “habitat stabile e continuativo”, all’interno del quale costruire e mantenere il proprio radicamento affettivo, sociale e territoriale.
Analoghe considerazioni valgono per la richiesta di prolungare i fine settimana sino al lunedì.
La possibilità per il padre di lavorare da remoto in alcuni lunedì del mese non è stata, infatti, ignorata dai giudici. Sul punto la Suprema Corte afferma espressamente:
«Inesistente pure l’asserito mancato esame della facoltà del ricorrente di lavorare in smart. working due lunedì del mese. Il giudice, invero, considera tale previsione, ma ritiene che tali impegni lavorativi non siano sufficientemente circostanziati, non essendo stato chiarito perché gli impegni lavorativi dovrebbero riguardare il giovedì e non il lunedì, fornendo così una valutazione esaustiva.»
Il passaggio è particolarmente significativo perché chiarisce che lo smart working non è stato considerato irrilevante in sé, ma è stato concretamente esaminato e ritenuto, nelle circostanze del caso, non sufficientemente specificato per giustificare una diversa articolazione dei tempi di permanenza.
Non basta, dunque, allegare genericamente la possibilità di lavorare da remoto: occorre spiegare in quale modo tale diversa organizzazione lavorativa incida concretamente sulla possibilità di occuparsi dei figli e, soprattutto, perché la modifica richiesta risponda al loro interesse.
A ciò si aggiungeva, nel caso concreto, la necessità per i figli di riprendere regolarmente l’attività scolastica il lunedì nel luogo della loro abituale residenza.
Smart working e bigenitorialità: nessun automatismo
La pronuncia offre uno spunto particolarmente interessante sul rapporto tra flessibilità lavorativa del genitore e principio di bigenitorialità.
Lo smart working può certamente agevolare la conciliazione tra attività professionale e responsabilità genitoriali. Tuttavia, sul piano giuridico, la maggiore disponibilità di tempo del padre o della madre rappresenta soltanto uno degli elementi della valutazione.
Il criterio decisivo resta quello previsto dall’art. 337-ter c.c.: l’interesse morale e materiale del figlio.
La bigenitorialità, infatti, non deve essere interpretata come diritto di ciascun genitore a ottenere una divisione matematicamente paritaria dei tempi di permanenza, ma come diritto del minore a mantenere un rapporto equilibrato, continuativo e significativo con entrambi i genitori.
Di conseguenza, anche un ampliamento astrattamente possibile sotto il profilo organizzativo può essere escluso quando comporti frequenti spostamenti, interferisca con l’attività scolastica o determini una frammentazione eccessiva dell’ambiente di vita del minore.
Il principio che emerge dalla pronuncia
L’ordinanza può quindi essere letta nel senso che la possibilità di svolgere l’attività lavorativa in smart working non costituisce, da sola, un fatto sopravvenuto idoneo a giustificare la modifica del collocamento o del calendario di permanenza dei figli.
Non è sufficiente dimostrare che il genitore abbia oggi più tempo a disposizione rispetto al passato.
Occorre dimostrare che la diversa organizzazione richiesta sia concretamente funzionale al benessere del minore, tenendo conto dell’età, della scuola, delle relazioni sociali, delle abitudini consolidate, della distanza tra le abitazioni dei genitori e della necessità di garantire una sufficiente stabilità del suo ambiente di vita.
La flessibilità lavorativa del genitore, in altri termini, può facilitare l’esercizio della genitorialità, ma non può trasformarsi automaticamente in una pretesa a una maggiore quantità di tempo con il figlio.
È il tempo del minore, prima ancora di quello dei genitori, a dover essere organizzato.
Ed è proprio sotto questo profilo che la decisione appare significativa: la bigenitorialità non si misura contando i giorni trascorsi con ciascun genitore, ma verificando se l’organizzazione stabilita consenta al figlio di mantenere una relazione piena con entrambi senza sacrificare la stabilità, la continuità e la serenità della propria vita quotidiana.
Avv. Antonella DARIO
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Cass. civ. Sez. I Ord. 24 luglio 2026 n. 24005


