Ordinanza Cass. Sez. Lav. sent. 16 ottobre 2025, n. 27585
La Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, con ordinanza n. 27585 del 16 ottobre 2025, conferma che per ottenere l’assegno nucleo familiare (ANF) è necessario dimostrare il reddito complessivo di tutto il nucleo familiare, non solo del richiedente. L’onere di questa prova ricade interamente sul richiedente, indipendentemente dalla nazionalità, e il reddito è un requisito costitutivo del diritto, non un semplice parametro di calcolo dell’importo.
La concessione dell’assegno al nucleo familiare (ANF) è subordinata al possesso di determinati requisiti reddituali che spetta al richiedente – sia questo cittadino italiano o extracomunitario soggiornante di lungo periodo – dimostrare e, a tal fine, non è sufficiente la produzione del solo CUD dal quale non emerge il reddito familiare.
Nel merito, la Corte ha ribadito la sua consolidata giurisprudenza in materia. L’erogazione dell’assegno nucleo familiare presuppone la sussistenza di una duplice condizione, che deve essere provata dall’interessato:
- Svolgimento di un’attività lavorativa: Il richiedente deve essere un lavoratore dipendente o assimilato.
- Sussistenza del requisito reddituale: La somma dei redditi da lavoro dipendente, pensione o altre prestazioni previdenziali deve essere pari almeno al 70% del reddito complessivo del nucleo familiare.
Pertanto, in tema di assegno per il nucleo familiare, il reddito riferibile al medesimo nucleo non rappresenta mero fattore di graduazione dell’entità della prestazione richiesta, ma è elemento costitutivo del diritto al conseguimento della stessa, la cui prova incombe su tutti coloro – cittadini italiani, europei o extraeuropei – che ne reclamino il riconoscimento. Ciò significa che la sua assenza, o la sua mancata prova, impedisce al diritto stesso di sorgere.
La difficoltà del cittadino extraeuropeo nell’offrire la prova non può valere a superare la previsione di legge – art. 2, comma 9, del d.l. n. 69 del 1988, conv. dalla legge n. 153 del 1988 – la quale, in coerenza col principio egualitario insito nella struttura e nella funzione dell’ANF, non opera distinzioni in base alla provenienza territoriale dei lavoratori.
Non sussiste pertanto la paventata disparità di trattamento che il ricorrente espone a sostegno della richiesta di rinvio pregiudiziale ai sensi dell’art. 267 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea.
Avv. Antonella DARIO
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